Martedì 26 giugno 2007. - Presidenza del Presidente Fausto BERTINOTTI.
La seduta comincia alle 12.35.
Fausto BERTINOTTI, Presidente, ricorda che presso la Giunta delle elezioni è in corso un procedimento relativo alla contestazione dell'elezione del deputato Previti, in conseguenza dell'irrogazione a suo carico della pena accessoria dell'interdizione perpetua ai pubblici uffici, a seguito di condanna penale. La contestazione dell'elezione è stata deliberata dalla Giunta nella seduta del 29 maggio 2007, e in ordine ad essa è stata fissata - come stabilisce l'articolo 13 del Regolamento della Giunta - l'udienza pubblica per il 9 luglio, in vista dell'assunzione di una proposta per l'Assemblea, che sarà chiamata a decidere: le conclusioni della Giunta, in base all'articolo 13, comma 8, possono consistere nella proposta di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.
a durare per sempre, quale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»; nello stesso senso, si veda anche la seduta della Giunta del 13 marzo 2007, in cui anche la deputata Perugia ha richiamato giurisprudenza conforme delle Sezioni unite della Cassazione. Il Presidente Bruno, invece, nella seduta del 25 gennaio, aveva richiamato un contributo del deputato Pecorella, con il quale - rifacendosi a orientamenti dottrinali e giurisprudenzali - si sostiene che «è del tutto pacifico che l'esito positivo estingua anche le pene accessorie dato che esse rientrano, sulla base del chiaro disposto dell'articolo 20 c.p., nell'ambito degli effetti penali».
della pena accessoria potrebbe subire delle variazioni sulla base di future decisioni del giudice competente in conformità all'ordinamento: ciò contrasterebbe con la definitività della decadenza dal mandato parlamentare». Il Presidente Vito, in quella stessa occasione, escluse in via generale l'ammissibilità di «una sorta di «decadenza temporanea» che comunque «temporanea» non potrebbe essere, in quanto sarebbe necessario provvedere alla ricostituzione del plenum e quindi alla proclamazione di un nuovo deputato subentrante».
accede necessariamente alla titolarità del mandato parlamentare e non può essere scissa da questo».
nel contesto in cui è stata proposta, di carattere teorico, in quanto priva di un'immediata portata applicativa, in assenza delle circostanze concrete (ossia l'estinzione della pena accessoria) in presenza delle quali essa avrebbe potuto, in ipotesi, essere presa in considerazione come suscettibile di determinare effetti nel procedimento. In realtà, perché la questione possa configurarsi, ed essere eventualmente valutata dall'Assemblea, occorrerebbe che maturasse un complesso di circostanze, ossia la conclusione dell'affidamento in prova con esito positivo, il venir meno della pena accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici e la contestazione dell'elezione del deputato subentrato, con relativa, conseguente, proposta di decadenza formulata dalla Giunta delle elezioni all'Assemblea e indicazione quale subentrante dello stesso deputato Previti, già decaduto. In conclusione, come si vede, la questione, allo stato, è - e resta - del tutto teorica.
Ciò posto, nei limiti così individuati, la Presidenza ha comunque ritenuto di accedere alla richiesta del deputato Previti, raccogliendo in tal senso la sollecitazione ad affrontare «una questione di carattere generale che trascende il caso concreto» (sono le parole dello stesso deputato), al fine di consentire alla Giunta per il Regolamento di svolgere una riflessione sul complessivo quadro normativo relativo allo status del parlamentare al fine di pervenire, eventualmente, ove lo si ritenga, ad iniziative di modifica della disciplina, destinate evidentemente a valere de futuro.
Disciplina che peraltro, allo stato, appare chiara ed univoca nel senso che il Regolamento, in conformità alla legge ed ai principi costituzionali vigenti, restringe i possibili esiti del procedimento alla proposta di annullamento tout court dell'elezione (con conseguente decadenza dal mandato) ovvero alla proposta di convalida della stessa. In quest'ottica il dibattito odierno in Giunta per il Regolamento non è suscettibile di interferire con il procedimento in corso, che non può che essere definito sulla base delle norme e dei principi vigenti.
Marco BOATO ringrazia il Presidente per l'ampia relazione svolta, che trova assolutamente esaustiva per gli aspetti costituzionali, legislativi e regolamentari considerati. Ne condivide, in particolare, il passaggio nel quale il Presidente ha affermato che né il Presidente della Camera né la Giunta per il Regolamento hanno competenza ad incidere o ad esprimersi sullo specifico procedimento in corso: comprende le ragioni di opportunità e di garbo che hanno indotto il Presidente della Camera a convocare la Giunta per il Regolamento, ma sente di dover sottolineare con forza che, sulla questione, disciplinata peraltro anche da norme e principi costituzionali (che non è certo pensabile di modificare con interventi estemporanei), la competenza è di esclusiva appartenenza della Giunta delle elezioni.
Tommaso FOTI trova contraddittorio il ragionamento del deputato Boato, il quale, dopo aver sottolineato l'estraneità della Giunta per il Regolamento all'esame della questione relativa al deputato Previti, è invece entrato direttamente nel merito. Trova inoltre ingiustificate le velate critiche, mosse nell'intervento che lo ha preceduto, ai tempi troppo lunghi impiegati dalla Giunta delle elezioni per l'esame del caso, avendo l'organo in questione svolto invece un lavoro serio e scrupoloso, a fronte di una trasmissione non proprio tempestiva della sentenza di condanna. Va
pur sempre considerato, poi, che la questione concreta non è certo di ordinaria amministrazione ma, anzi, di notevole complessità.
Antonio LEONE desidera preliminarmente ringraziare il Presidente per la disponibilità manifestata nell'accogliere la richiesta avanzata da un deputato del suo gruppo di portare tale questione all'attenzione della Giunta e per l'approfondita introduzione. Nel riservarsi di esaminare in un successivo momento in modo analitico i singoli aspetti della vicenda, pone all'attenzione dei colleghi il passaggio della lettera dell'onorevole Previti, citato dal Presidente, in cui segnala come le soluzioni prospettate siano «atipiche». A differenza delle valutazioni espresse dal collega Boato, a suo avviso il carattere di atipicità di simili soluzioni non deriva da un approccio fantasioso all'attuale normativa, quanto piuttosto dall'assenza di una specifica normativa volta a regolamentare simili situazioni concernenti lo status di deputato, che ritiene sarebbe invece necessario introdurre.
legislature, basata peraltro unicamente sulla circostanza che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici abbia carattere temporaneo o permanente. Peraltro, come già sottolineato dal deputato Foti, la legge è chiara nel disporre che l'esito positivo dell'affidamento ai servizi sociali determina il venir meno anche della pena accessoria ed il conseguente riacquisto dell'originario status del deputato interessato.
Fausto BERTINOTTI, Presidente, rinvia quindi il seguito del dibattito alla seduta di domani, mercoledì 27 giugno, alle ore 17.
La seduta termina alle 13.35.
Il deputato Previti ha scritto al Presidente della Camera una lettera il 1o giugno scorso, con la quale ricorda che «in sede di Giunta delle elezioni è stato fatto presente - sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali esistenti sull'argomento, in numero assai limitato proprio a cagione della estrema chiarezza del dato normativo - che, se l'affidamento in prova ai servizi sociali si concluderà con esito positivo, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici a me irrogata verrà meno dopo il 3 agosto 2008, con conseguente integrale ripristino delle mie capacità giuridiche». L'articolo 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975 - invocato dal deputato Previti - prevede che «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale». La questione se la pena accessoria rientri tra gli effetti penali sui quali si produce l'effetto estintivo è stata discussa in Giunta delle elezioni nella seduta del 25 gennaio 2007, e sono stati sul punto invocati, dai deputati intervenuti, orientamenti differenziati. In particolare il deputato Burchiellaro, nella stessa seduta sopra citata, richiamando una sentenza della Corte di cassazione, ha rilevato che sono «effetti penali della condanna quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo diverse dalle pene accessorie, che derivano direttamente dalla condanna stessa e che si estinguono solo in caso di riabilitazione ex articolo 178 c.p.»: ad ogni modo, anche volendo accedere ad un orientamento diverso, ha sottolineato come, in base ad una sentenza del Consiglio di Stato, «occorrerebbe in ogni caso valutare se l'esito positivo del periodo di prova nei servizi sociali sia idoneo ad estinguere non solo le pene accessorie temporanee ma anche una pena accessoria destinata per definizione
A sostegno dell'estensione dell'effetto estintivo, a seguito della conclusione positiva dell'affidamento in prova, anche alle pene accessorie il deputato Previti, nella sua lettera, richiama il precedente relativo al deputato Frigerio nella XIV legislatura. In quella circostanza la Giunta delle elezioni non aveva tuttavia proceduto, a differenza del caso di specie, alla contestazione dell'elezione, anche in ragione della temporaneità
Nella lettera, il deputato Previti, dunque, nel presupposto del futuro venir meno della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, prospetta sostanzialmente due soluzioni volte ad evitare che, «venuta meno la pena principale, e con essa la pena accessoria a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, permanessero gli effetti di una pronuncia, che comportando la decadenza dallo status di parlamentare ne provocherebbe la definitiva caducazione». Si tratta delle seguenti: la sospensione dalle funzioni parlamentari (con conseguente sospensione di alcune prerogative - il «congelamento» dell'indennità, secondo l'espressione utilizzata nella lettera - e con incertezza sulla sorte di altre - ad esempio, l'insindacabilità - anch'esse direttamente stabilite dalla Costituzione). Ovvero - secondo le parole del deputato Previti - la «recuperabilità, reviviscenza o riespansione del mandato parlamentare per il caso in cui, in epoca successiva alla pronuncia di decadenza, venga meno il presupposto che l'ha determinata (l'interdizione dai pubblici uffici)».
Il deputato Previti richiama in proposito le considerazioni svolte dal Presidente della Giunta delle elezioni pro tempore Elio Vito nella XIII legislatura (seduta del 2 dicembre 1999) in relazione al caso Dell'Utri (anch'egli colpito dalla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici), quando fu appunto prospettata la possibilità di «convenire che, fermo restando lo status di deputato, nell'ordinamento parlamentare possa prodursi l'impossibilità di esercitare i poteri connessi al medesimo», determinandosi «una sospensione, dall'esercizio delle funzioni parlamentari e dalla relativa indennità per tutto il periodo di vigenza della stessa interdizione dai pubblici uffici, che non toccherebbe tuttavia la titolarità del munus parlamentare, il quale tornerebbe ad espandersi nella sua pienezza allo spirare del termine della pena accessoria.» La Giunta peraltro, in quel caso, non si pronunciò sul punto. Ad avviso del Presidente Vito tale soluzione sembrava «la più consona al principio generale della conservazione degli atti giuridici, perché non casserebbe gli effetti del procedimento elettorale, che hanno portato alla proclamazione a deputato, né farebbe venire meno gli effetti della pena accessoria, che sul piano sostanziale troverebbe piena esplicazione. La temporaneità di questa sospensione sarebbe altresì giustificata dal fatto che anche l'esecuzione
Lo stesso deputato Previti ammette che si tratterebbe di soluzioni «atipiche, perché non sorrette da uno specifico fondamento normativo, che consenta di pervenire a conclusioni basate su parametri ermeneutici certi ed univoci». Chiede però che della questione - «considerata l'estrema delicatezza del tema, che per i suoi riflessi di ordine generale travalica i limiti più ristretti del caso particolare» - sia investita la Giunta per il Regolamento «affinché possa offrire alla Giunta delle elezioni e all'Assemblea i ragguagli necessari per esprimersi sull'argomento con piena cognizione di causa e con il conforto di un sostegno tecnico che valga a supplire la mancanza di precedenti specifici al riguardo». E conclude ribadendo che «in questa situazione vengono in gioco non soltanto le garanzie costituzionalmente sancite a favore dei parlamentari, ma anche e soprattutto la tutela della composizione del Parlamento, così come espressa dal voto sovrano del corpo elettorale».
La Presidenza ha attentamente valutato tale richiesta alla luce, in particolare, di tre elementi che devono assolutamente essere considerati.
1. Anzitutto deve essere escluso che il dibattito in Giunta per il Regolamento possa interferire sul procedimento in corso presso la Giunta delle elezioni, unica sede deputata all'esame nel merito della posizione del deputato Previti, e sulla successiva fase della discussione in Assemblea, quando approderà in Aula la proposta formulata dalla medesima Giunta delle elezioni.
Occorre in proposito tenere presente che presso la Giunta delle elezioni sono già state sollevate e affrontate le predette questioni, segnalate nelle discussioni svolte in quella sede ed anche, con lettera, dal deputato Consolo, cui ha risposto il Presidente Bruno.
Si riferisce anzitutto alla relazione svolta nella seduta della Giunta del 25 gennaio 2007 dal deputato Burchiellaro, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, che ha richiamato la soluzione della sospensione dalle funzioni parlamentari e dalla relativa indennità per tutto il periodo di vigenza dell'interdizione dai pubblici uffici, sottolineando al riguardo come tale soluzione, pur avendo «il pregio di conciliare le opposte esigenze di dare sostanziale applicazione pro tempore all'interdizione dai pubblici uffici e di consentire, al contempo, la riespansione dal mandato parlamentare qualora, prima della fine della legislatura, fosse in sede giudiziaria dichiarata estinta la pena accessoria», non possa considerarsi percorribile «in quanto del tutto atipica», poiché essa «non poggerebbe su alcuna previsione normativa» e con essa «la Camera dovrebbe deliberare, di fatto, l'autoriduzione della composizione del proprio plenum e privare dell'indennità (giuridicamente non rinunciabile) un deputato che tuttavia rimarrebbe formalmente in carica».
In sostanza, si tratterebbe di una soluzione che, in assenza di una esplicita base costituzionale, inciderebbe su principi fondamentali del nostro ordinamento, sui quali si fonda il sistema stesso della rappresentanza parlamentare.
Del resto, già nella seduta della Giunta delle elezioni del 23 novembre 2006 il Presidente Bruno aveva escluso la praticabilità dell'ipotesi (avanzata da alcuni deputati con una lettera del 16 novembre 2006) di una sospensione della sola indennità, «in quanto quest'ultima
In questi termini la questione della sospensione del mandato è stata dunque ritenuta, proprio nell'ambito del dibattito in Giunta delle elezioni, concretamente tale da non meritare ulteriori approfondimenti, né, evidentemente, di accoglimento.
Ricorda poi che nel dibattito in Giunta delle elezioni - sempre dal deputato Burchiellaro, nella medesima seduta del 25 gennaio - è stata richiamata anche l'ipotesi dell'eventuale reintegrazione nelle funzioni del parlamentare, già dichiarato decaduto a seguito dell'interdizione dai pubblici uffici, qualora riacquisti successivamente, nel corso della legislatura, la capacità elettorale passiva, a discapito del soggetto che gli sia subentrato a seguito di proclamazione. Secondo il deputato Burchiellaro, ricorrendo tale evenienza, la Giunta potrebbe »valutare la possibilità di considerare Previti come candidato avente titolo ad una nuova proclamazione»; in particolare, secondo l'ipotesi prospettata dal deputato Burchiellaro, gli articoli 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, e 18, comma 1, del Regolamento della Giunta, nello stabilire che, in caso di vacanza di un seggio, è proclamato eletto il candidato che segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione e la lista interessata, sarebbero, in ipotesi, interpretabili nel senso «di individuare l'avente titolo alla proclamazione in subentro non nel candidato che segue nella lista il deputato precedentemente subentrato a Previti bensì nello stesso candidato il quale, riacquistate le condizioni di eleggibilità, presenterebbe il titolo elettivo di maggiore intensità nell'ambito dei candidati nella lista di appartenenza a causa della sua collocazione in graduatoria in una posizione di precedenza rispetto agli altri candidati non eletti». È però evidente, comunque, che, in tal caso, la proclamazione di un deputato subentrante, secondo l'ordine indicato dalla Giunta - che ne costituisce il necessario presupposto - e l'accertamento da questa compiuto sono attività comunque vincolate al dato normativo vigente.
Ricorda che il deputato Burchiellaro faceva presente che una procedura di questo tipo - una volta eventualmente realizzatisi i presupposti - «andrebbe evidentemente sottoposta alla previa valutazione del Presidente della Camera». È ovvio peraltro che ciò non potrebbe avvenire nel quadro dell'attribuzione al Presidente della Camera della sola funzione di proclamazione, come l'attuale ordinamento prevede, non potendosi ritenere assegnati ad esso poteri propri di altri organi (e, in specie, poteri, quale quello di accertare l'ordine dei subentranti, propri della Giunta delle elezioni).
In successivi interventi (rimanda alla seduta della Giunta delle elezioni del 29 maggio 2007), la questione è stata ripresa da altri deputati. Ma - anche in questo caso - la Giunta non ha mai ritenuto di sospendere il procedimento in corso per valutare tale questione, non ritenendola, evidentemente, rilevante, in mancanza dei presupposti di fatto.
2. In secondo luogo ritiene debba essere considerato che l'ipotesi del reintegro è stata specificamente oggetto di uno scambio di corrispondenza (reso noto alla Giunta delle elezioni nella seduta del 21 marzo) tra il deputato Consolo e il Presidente Bruno: con lettera pervenuta il 16 marzo 2007 il deputato Consolo aveva chiesto infatti al Presidente della Giunta delle elezioni di acquisire dal Presidente della Camera un indirizzo circa la percorribilità di detta ipotesi (dallo stesso deputato Consolo giudicata «di assai complessa configurazione giuridica e del tutto singolare dal punto di vista procedurale») e il Presidente Bruno, con lettera del 20 marzo, ha risposto di non ritenere possibile sottoporre al Presidente della Camera questioni formulate in modo astratto o eventuale e che sarebbe stato compito della Giunta delle elezioni valutare la percorribilità dell'ipotesi solo nel momento in cui se ne fossero verificati in concreto i presupposti. La questione è stata quindi ritenuta,
3. La questione posta dal deputato Previti involge la complessiva disciplina del mandato parlamentare - anzitutto di rango costituzionale - e non può essere collocata in meri termini interpretativi di norme regolamentari, né sembra possibile - alla luce della ricordata disciplina costituzionale, legislativa e regolamentare - un'operazione interpretativa di carattere più generale volta ad ammettere nell'ordinamento vigente una delle due soluzioni ipotizzate.
La configurabilità di sbocchi procedurali diversi da quelli individuati dall'ordinamento, tra l'altro, potrebbe presentare dubbi anche in ragione dell'esigenza di tipicità degli strumenti conclusivi di un procedimento - quello di contestazione dell'elezione - la cui disciplina è preordinata ad assicurare la massima garanzia delle parti.
Non sembrano neppure rilevanti i precedenti richiamati dal deputato Previti, in quanto comunque attinenti a casi di applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata temporanea (e non permanente).
La previsione di un'ipotesi di sospensione del mandato parlamentare sembra contrastare, come detto, con i principi generali del sistema costituzionale, ed in particolare con la configurazione che esso dà delle prerogative parlamentari, inscindibilmente connesse con lo status del deputato, la cui perdita può discendere solo dalla cessazione definitiva dalla carica.
Analogamente, non vi sono dati normativi che, nell'attuale configurazione costituzionale del mandato parlamentare, valgano a suffragare l'ipotesi di una reintegrazione nel mandato stesso, una volta venuta meno la causa che ne abbia determinato la decadenza, a danno del terzo che nel frattempo sia subentrato (il cui mandato risulterebbe dunque di grado inferiore, in quanto sottoposto a condizione risolutiva). Ma anche sul piano regolamentare (artt. 17-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, e 18, comma 1, del Regolamento della Giunta) e della legislazione elettorale (articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), deve considerarsi che il dato è univoco nello stabilire che, in caso di vacanza di un seggio, è proclamato eletto il candidato che segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessata e che la decadenza dal mandato di quest'ultimo deve conseguire ad una deliberazione dell'Assemblea, previa contestazione della relativa elezione e conseguente proposta di decadenza da parte della Giunta delle elezioni.
Ha esaminato attentamente la documentazione relativa al procedimento in corso in Giunta delle elezioni: nel sottolineare come il Presidente Bruno abbia, in particolare nella risposta data al deputato Consolo, correttamente e rigorosamente affrontato - pur tra qualche significativa contestazione - la questione, rileva che l'iter in Giunta delle elezioni, a fronte di una sentenza di condanna definitiva, pende ormai da quasi undici mesi (si tratta di un quadro non certo esaltante), tra intenti dilatori e l'attesa dell'esito di un ricorso straordinario in Cassazione. Ciò afferma pur precisando di non nutrire alcun intento persecutorio nei confronti del deputato Previti: a riprova, ricorda che a suo tempo votò a favore della proposta della Giunta di negare l'autorizzazione all'arresto del medesimo.
Quanto alle due ipotesi di soluzione prospettate nella lettera dal deputato Previti, trova destituita di ogni fondamento giuridico - ed alquanto fantasiosa - quella della sospensione dalle funzioni parlamentari, la cui praticabilità è chiaramente subordinata ad una previa revisione costituzionale e non merita perciò ulteriori approfondimenti in questa sede.
Quanto alla seconda, che prevederebbe una sorta di decadenza temporanea dal mandato parlamentare, si tratta a suo avviso di un'autentica acrobazia giuridica, priva di qualunque fondamento, in base alla quale si avrebbe addirittura anche una successiva decadenza del deputato subentrante. In proposito non può essere sottaciuto che tre autorevoli membri dell'opposizione - i deputati Pecorella (nella seduta della Giunta delle elezioni del 7 febbraio 2007), Consolo e lo stesso Presidente Bruno (nella seduta del 4 aprile) - hanno in diverse occasioni, tutti, escluso correttamente la sua praticabilità.
Conviene che nessuna analogia possa essere rinvenuta tra il caso Previti ed i precedenti relativi ai deputati Dell'Utri e Frigerio, essendo questi ultimi riferiti alla diversa fattispecie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Non ritiene infine che all'esito positivo dell'affidamento in prova consegua in modo automatico il venir meno delle pene accessorie.
Precisa quindi che non può ritenersi esistere alcun automatismo tra la cancellazione dalle liste elettorali e la conseguente decadenza del parlamentare dal suo mandato, perché in tal modo si finirebbe col ridurre la Giunta delle elezioni - e dell'Assemblea - ad un ruolo di mera certificazione, che l'ordinamento costituzionale invece non prevede. Occorre, al contrario, lasciare agli organi parlamentari un adeguato margine di apprezzamento, per consentire loro di trarre le opportune valutazioni sui singoli casi.
Ricorda, poi, il caso di un deputato, Saccucci, nei cui confronti la Camera approvò la richiesta di arresto, senza che da tale deliberazione derivasse alcun effetto in ordine al suo status di deputato. Da tale precedente emerge, a suo giudizio, il principio della massima tutela dell'espressione della volontà del corpo elettorale, quale valore prioritario del sistema, persino quando - come nel caso ricordato - l'eletto sia accusato di gravissimi reati.
Non viene oggi in discussione il fatto che, in pendenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non ci si possa candidare alle elezioni. Ma, piuttosto, la tutela del suddetto principio, che sarebbe palesemente compromessa ove si deliberasse la decadenza del deputato Previti prima che la pena accessoria a suo carico venga meno: infatti nella convinzione che l'esito positivo dell'affidamento ai servizi sociali finisca per estinguere anche la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, trova veramente singolare votare oggi sulla decadenza di un deputato che, nel giro di poco più di un anno, riacquisterà completamente i propri diritti.
Invita i colleghi ad affrontare la questione senza lasciarsi influenzare dal caso di specie, ma ad esaminarla nelle sue implicazioni di ordine generale. Desidera al riguardo, dare atto alla Giunta delle elezioni di aver svolto un lavoro attento e scrupoloso e, nell'attesa delle sue conclusioni e della conseguente decisione dell'Assemblea, ritiene di grande utilità la ricognizione pacata dei fatti e della normativa svolta dal Presidente cui riconosce, in particolare, il merito di avere svolto una relazione assolutamente neutrale ed una ricostruzione imparziale (come tale condivisibile), su cui auspica si possa innestare una discussione pacata su una questione, inedita, di tale portata e delicatezza.
Ed ancora, sarebbe comunque necessaria una riflessione più attenta del rapporto fra normativa vigente e valutazioni che gli organi parlamentari concretamente effettuano in tale materia: ricorda in proposito le recenti deliberazioni assunte, pur in presenza di specifiche e univoche disposizioni legislative, in occasione della reiezione, anche con il suo contributo, delle proposte della Giunta delle elezioni di deliberare la decadenza dei deputati Neri e Bodega.
Nel caso di specie, proprio in virtù della mancanza di una norma che vi si attagli con precisione, si rischia ora una ingiustificata disparità di trattamento tra il caso Previti ed altri precedenti delle passate
Si associa, conclusivamente all'invito ad una riflessione ampia che, prescindendo da situazioni contingenti, possa condurre a prospettare un percorso di modifiche normative capaci di regolare per il futuro in maniera certa tale delicata materia.