Allegato A
Seduta n. 537 del 19/5/1999


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(Sezione 7 - Responsabilità per la fuga di Sergio Cosimini)

G) Interrogazione:

GNAGA. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
la recente fuga «di sole quarantotto ore» del pluriomicida Sergio Cosimini dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino (Firenze), fuga nota alle cronache nazionali perché avvenuta durante una passeggiata presso il giardino di Boboli che il Cosimini stava effettuando sotto il vigile controllo di due assistenti volontarie, rimette decisamente in discussione i rapporti ed i piani di recupero che si stanno portando avanti nei confronti di persone certamente bisognose di cura ma fatta salva l'incolumità e la sicurezza della comunità che ha già pagato un tragico tributo alla follia del soggetto in questione;
durante la seduta del 15 luglio 1998, nel rispondere ad una prima interrogazione relativa alla medesima vicenda in oggetto, il Governo non ha dato una risposta specifica su chi abbia avuto chiare responsabilità su una vicenda che potrebbe certamente ripetersi anche in altri luoghi e con altri soggetti;
al momento attuale il signor Cosimini dovrebbe scontare la pena fino all'anno 2000 senza quindi, alcun tipo di sanzione aggiuntiva ai dieci anni che ha avuto per l'omicidio volontario di tre persone;
recentemente si è appreso che due giudici del tribunale di sorveglianza di Firenze saranno sottoposti ad azione disciplinare da parte della Cassazione in quanto responsabili della semilibertà concessa a suo tempo ad un soggetto pericolosissimo quale Giovanni Farina, che infatti non solo è tuttora latitante ma soprattutto è colui che è stato individuato come responsabile del sequestro Soffiantini -:
se intenda promuovere accertamenti ispettivi e, all'esito, quali provvedimenti intenda prendere per individuare e sanzionare i veri responsabili di una avventata, e forse scellerata, decisione che ha permesso la fuga (purtroppo definita da alcuni come solo un allontanamento temporaneo) di una persona sicuramente malata, ma quindi proprio per questo ancor più pericolosa;
se in caso contrario non ritenga che per motivare dei provvedimenti disciplinari all'interno dell'amministrazione giudiziaria per il controllo dei detenuti sia necessario che si verifichino fatti ed eventi che abbiano degli sbocchi delittuosi come sequestri od omicidi.
(3-02754)
(28 luglio 1998).