pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997
(Rettifica G.U. n. 18 del 23 gennaio 1998)
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, commi 4 e 6;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;
Acquisito il parere della competente conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale;
1. L'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti
di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame
regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi.
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono
stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale
riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono
un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti.
Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le
procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il
settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi
livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.".
1. L'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione
collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base
agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni
attivita' relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei
contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi
nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2
della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite intese, l'assistenza puo' essere assicurata anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione all'articolazione della contrattazione collettiva
integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per
periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai
comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un
rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici
dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione
dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai
dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio
dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del
lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene
istituito presso l'ARAN, un apposito osservatorio a composizione
paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati
di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la
indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN e' costituito da cinque
componenti ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre
dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata
Stato - regioni e Stato - citta', il presidente. Degli altri componenti,
uno e' designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura
in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non
possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle
singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura
fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo
individuale e' concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento
di cui all'articolo 46, comma 5, ed e' riferita a ciascun biennio
contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per
le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la
previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo
dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema
di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto,
dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato - regioni e Stato - citta'.
10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Ha
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al
comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della
funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal
ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria e' soggetta al
controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da
cinquanta unita' ripartite tra il personale dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.
Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati
dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di venticinque
unita' di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN,
secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la produttivita' per il personale non
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di
risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo
e' disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'ARAN puo' utilizzare, sulla base di apposite intese, anche
personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e
dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di
bilancio, l'ARAN puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni
con modalita' di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai
sensi del comma 10.
13. In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in
servizio presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in
vigore del presente decreto puo' presentare richiesta di
trasferimento all'ARAN entro il termine da questa fissato, ai sensi
della normativa vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad
apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per
la qualifica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza e con
salvaguardia del trattamento economico in godimento.
14. Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale
in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle
tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
15. In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato
nell'importo complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato
di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.".
1. L'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Le
pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei
confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di
contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze
associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente
le proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, si considerano
definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera
come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri
tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, per
le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI, per gli enti locali
rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita'.
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del
presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non
economici e per gli enti di ricerca.
4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano
istituti comuni a piu' comparti o a tutte le pubbliche
amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma
collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei
comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il
Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo
presiede.".
1. L'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati
dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli
altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli
atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le
sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria
nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere
favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli
oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei
bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio
parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere e'
espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'articolo 1 -bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal
fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti
collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali,
avviene previa intesa con la Conferenza Stato - regioni e con la
Conferenza Stato - citta'. Gli esperti sono nominati prima che
l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva,
l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio
dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi
entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il
presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il
contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura
delle trattative ai sensi del comma precedente.".
1. L'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa
espressa dalla Conferenza unificata Stato - regioni e Stato - citta'
per i conttatti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di
cui all'articolo 46, terzo comma, lettera a), quantifica l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica
indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di
quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilita' dei
rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a
carico del bilancio dello Stato e' determinato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale,
prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova
istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero
mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono
le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell'articolo 45, comma 4, e' effettuato dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo
20.".
1. L'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro). -
1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei
luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell'articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in
proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli
articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300, e
le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonche'
dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi
accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le
modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 47 -bis, sono definite la composizione
dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le
specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto
segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in associazione
con un proprio statuto e purche' abbiano aderito agli accordi o
contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo' essere
richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento
del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle
di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze
unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni o enti di
modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresi' prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento
tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e
enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e
del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi
che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai
componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le
garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le
quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti
alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive
modificazioni o da altre disposizioni della legge e della
contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai
fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata, in
coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale,
anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989, n. 430.".
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente articolo 47-bis:
"Art. 47-bis (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5%,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale
e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo
comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando
previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media
tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area
contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 45, comma
4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge
10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota
proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1,
tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi
all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione
pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per
la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un
contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla
rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto
sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e'
adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici
giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal
comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni
sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto
delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti
presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.".
1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo,
allo scopo di consentire che il rinnovo dei contratti collettivi
vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalita' previste
dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto
legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali
risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, puo' essere modificata fino al 31 dicembre
1997 con la procedura dell'articolo 45 e seguenti del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del
presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e
delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti
i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei
contratti collettivi;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto
legislativo, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale
per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che
abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento nel
medesimo comparto o area, tenendo conto del solo dato associativo, e
le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Le pubbliche
amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede
decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentativita'
richiesta dalla presente disposizione per essere ammesse alle
trattative per il rinnovo dei medesimi, ovvero che, pur non avendo
tale rappresentativita' minima nel comparto, contino
nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non
inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti. Si utilizzano i
dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati dal
Dipartimento della funzione pubblica per l'anno 1996 in base
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con
riferimento alle sigle sindacali, confederali, federali o di singola
organizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Le percentuali rilevate dal Dipartimento della
funzione pubblica sono arrotondate al decimo di punto immediatamente
superiore. Decorso il primo anno dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni
e le confederazioni sindacali in base all'articolo 47 -bis. Le
trattative ancora pendenti a tale data, sono proseguite dall'ARAN
fino alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo con le
organizzazioni sindacali ammesse in base alla presente disposizione
transitoria. La medesima disposizione transitoria si applica alle
trattative ancora pendenti a livello decentrato;
c) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti
collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo
50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del
presente decreto legislativo, l'ARAN e le confederazioni o
organizzazioni sindacali di cui alla lettera precedente definiscono
con appositi accordi le modalita' di elezione e di funzionamento
degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora
entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o
contratti collettivi, le rappresentanze unitarie del personale
possono essere comunque elette con le procedure previste dai vigenti
protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento delle
rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le
disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le
elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree
territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata
congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o organizzazioni
sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Decorso tale termine, le elezioni sono
indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata
dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 47-bis, comma 1;
d) entro il 29 dicembre 1997, sulla base delle direttive emanate ai
sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente
prima del presente decreto legislativo, la materia dei permessi,
aspettative e distacchi sindacali e' disciplinata dall'accordo
previsto dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, utilizzando i dati
sulla rappresentativita' di cui alla lettera b);
e) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi
nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate,
forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di
amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal
presente decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni
previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali
sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di
riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla
formazione e all'aggiornamento professionale del personale,
all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione
del part time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari
opportunita'. Possono proporre tali forme di sperimentazione le
pubbliche amministrazioni che:
2. Le sperimentazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale.
3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentativa' sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentativita' delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono eliminate le parole: "le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi".
2. Il comma 5, terzo periodo, dell'articolo 73 e' sostituito dal seguente: "Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51.".
3. Nel primo periodo dell'articolo 73, comma 5, sono eliminate le parole: "18 marzo 1989, n. 106,".